Archivio mensile:Febbraio 2015

Linea ipoallergenica BIOXELLE©

Il nichel è un metallo pesante molto diffuso la cui allergia è la causa più comune di dermatite allergica da contatto, una patologia che produce lesioni cutanee molto simili a quelle dell’eczema.

Il nichel è contenuto in prodotti di consumo come detersivi, cosmetici, monete, gioielli, bottoni, cerniere lampo, occhiali, fibbie, fermagli, inchiostri, protesi dentarie ecc. L’allergia al nichel è la più diffusa al mondo. Nel 2004, il gruppo di lavoro afferente al sistema europeo di vigilanza sulle allergie da contatto (ESSCA) ha raccolto dati provenienti da 31 servizi dermatologici presenti in 11 diversi paesi europei (Austria, Danimarca, Germania, Italia, Lituania, Paesi Bassi, Polonia, Regno Unito, Spagna, Svezia e Svizzera) ed ha osservato che su circa 10000 soggetti sottoposti al patch test il 20,1% dei casi dava risposte positive al nichel evidenziando come tale metallo fosse al primo posto tra tutti gli allergeni. La più bassa percentuale di soggetti allergici al nichel è stata osservata in Danimarca (9,7%) mentre la più alta in Italia (32,2%). In via precauzionale, quindi, è molto importante fare attenzione ai prodotti che si acquistano per evitare le reazioni allergiche o per monitorare gli sfoghi cutanei.  Fonte rapporto Istituto Superiore di Sanità Moda, dal titolo Cosmesi e alimentazione: il ruolo dei metalli nelle allergie cutanee (a cura di Beatrice Bocca, Francesco Petrucci e Giovanni Forte Dipartimento di Ambiente e Connessa Prevenzione Primaria)

Come fare a sapere se ho acquistato un sapone con del nichel? Purtroppo leggere gli ingredienti non serve a molto, perché il nichel non è un elemento che si aggiunge alla formula di composizione (è vietato).

Spesso lo si trova all’interno dei prodotti a seguito di una contaminazione della catena di lavorazione. In alcuni casi, dipende dal fatto che il prodotto è stato conservato in contenitori metallici. Poi ricordiamo che il nichel è ovunque in natura, nell’acqua, nel suolo, in molti alimenti e persino nell’acciaio inox.

Le diciture «nichel tested» oppure «nichel free» sono l’unica garanzia che abbiamo che il contenuto di nichel è stato effettivamente controllato e che in teoria, se presente, non dovrebbe superare i limiti della tollerabilità.

I clorofluorocarburi sono composti chimici contenenti cloro, fluoro e carbonio, indicati con la sigla CFC. Corrispondono agli idrocarburi nei quali tutti o parte degli atomi d’idrogeno sono stati sostituiti da atomi di cloro e fluoro. Sono caratterizzati da elevata stabilità chimica e termica, che aumenta con il contenuto di fluoro, sono ininfiammabili e poco tossici.

I CFC avevano trovato largo impiego come propellenti per aerosol, come agenti refrigeranti, come agenti porofori nella preparazione di materie plastiche espanse ecc. Tuttavia, poiché sono stati ritenuti in parte responsabili della riduzione dello strato di ozono presente nella stratosfera, sono stati formulati accordi internazionali volti a bandirne la produzione e l’utilizzo (protocollo di Montreal, 1997; esteso nel 2007 agli HCFC, idroclorofluorocarburi). Per ciò che concerne l’Italia, la l. 179/16 giugno 1997 ha posto il 31 dicembre 2008 come termine per la produzione, l’utilizzazione, la commercializzazione, l’importazione e l’esportazione dei CFC. A partire da tale data, al fine di ridurre le emissioni di gas con elevato potenziale di effetto serra, è stato deciso che le limitazioni per l’impiego vengano applicate anche agli HFC (idrofluorocarburi). Fonte Treccani.it

I fosfati inquinano l’ambiente e sono pericolosi: si sciolgono nell’acqua del lavaggio finendo, ad ogni scarico,  nelle fogne e, di conseguenza, nell’acqua di fiumi e mari dove alimentano le alghe. Le alghe, poi, sottraggono ossigeno ai pesci e agli altri organismi acquatici. I saponi per bucato sono la terza fonte di scarico di fosfati nelle acque superficiali, dopo l’agricoltura e le fognature. In testa alla categoria dei detergenti ci sono gli scarichi delle lavatrici.

 

ALLERGENI

Per affrontare tutte queste problematiche e ridurre l’impatto ambientale nasce la linea di Detergenti Bioxelle© di Tintolav privi di Nichel, di sostanze allergeniche e  di fosfati inquinanti, e la linea di Deodoranti Bioxelle© privi di nichel, sostanze allergeniche e gas C.F.C. responsabili del buco di ozono nella stratosfera. Il tutto certificato da I.S.P.E. Institute of Skin and Product Evalutation di Milano e dall’Università di Torino.

 

I DETERGENTI BIOXELLE©

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I DEODORANTI BIOXELLE©

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Disposizioni per la formazione del responsabile tecnico di tintolavanderia Regione EMILIA ROMAGNA

Con la Deliberazione n. 969 del 15 luglio 2013, la regione Emilia Romagna ha approvato le disposizioni per la formazione del responsabile tecnico di tintolavanderia, in attuazione dell’art. 2, comma 2, lettera a), della L. n. 84/2006 e riconosciuti i certificati di qualifica professionale regionali.
Di conseguenza le imprese che intendono iniziare l’attività di tintolavanderia sono tenute a presentare, presso il SUAP del Comune di riferimento, una apposita SCIA telematica.

– Si allega il testo della deliberazione regionale:

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Stirerie – Parere del Ministero dello Sviluppo Economico sulla nomina del responsabile tecnico

La nomina di un responsabile tecnico, secondo la normativa vigente, è necessaria anche per le imprese che intendono svolgere la sola attività di stireria, salvo naturalmente il caso in cui l’attività di stireria non presenti, per tipologia di attrezzature e per caratteristiche dimensionali, alcun significativo profilo di complessità e/o pericolosità per l’ambiente, per gli addetti, o di necessità di specifici accorgimenti di salvaguardia dei diritti degli utenti, e sia tale da non giustificare, secondo criteri di ragionevolezza e professionalità, la previsione di un responsabile tecnico.
E’ questo il chiarimento giunto dal Ministero dello Sviluppo Economico, con il Parere del 29 gennaio 2015, Prot. 18008, in risposta ad un quesito in ordine al riconoscimento dei requisiti ai fini della nomina del responsabile tecnico per l’attività di stireria – tintolavanderia. La giustificazione si ricava dalla lettura “combinata” degli articoli 2 e 4 della legge 22 febbraio 2006, n. 84 (che ha introdotto la disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia), del comma 1-bis, dell’art. 79 del D.Lgs. n. 59/2010 e del secondo comma dell’art. 1 del D.L. n. 1/2012, convertito dalla L. n. 27/2012.
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Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di Tintolavanderia

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 12/185/CR6/C9
TITOLI DI STUDIO ABILITANTI PER RESPONSABILE TECNICO DI Continua la lettura di Titoli di studio abilitanti per responsabile tecnico di Tintolavanderia

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Tintolavanderia – Linee guida per qualificazione responsabile tecnico

CONFERENZA DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME 11/70/CR8d/C9
LINEE GUIDA DELLE REGIONI PER LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE DEL RESPONSABILE TECNICO DI TINTOLAVANDERIA
Il presente documento disciplina Continua la lettura di Tintolavanderia – Linee guida per qualificazione responsabile tecnico

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Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia

Legge 22 febbraio 2006, n. 84

“Disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia”

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 13 marzo 2006

Art. 1.

(Princìpi e finalità)

1. La presente legge, nell’ambito della legislazione esclusiva in materia di tutela della concorrenza e della legislazione concorrente in materia di professioni, di cui all’articolo 117 della Costituzione, reca i princìpi fondamentali di disciplina dell’attività professionale di tintolavanderia.

2. L’esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia rientra nella sfera della libertà di iniziativa economica privata ai sensi dell’articolo 41 della Costituzione, per la quale possono essere determinati programmi o controlli esclusivamente per fini di utilità sociale. A tale fine la presente legge è volta ad assicurare l’omogeneità dei requisiti professionali e la parità di condizioni di accesso delle imprese del settore al mercato, nonché la tutela dei consumatori e dell’ambiente, garantendo l’unità giuridica dell’ordinamento di cui all’articolo 120, secondo comma, della Costituzione.

Art. 2.

(Definizione dell’attivitàe idoneità professionale)

1. Ai fini della presente legge costituisce esercizio dell’attività professionale di tintolavanderia l’attività dell’impresa costituita e operante ai sensi della legislazione vigente, che esegue i trattamenti di lavanderia, di pulitura chimica a secco e ad umido, di tintoria, di smacchiatura, di stireria, di follatura e affini, di indumenti, capi e accessori per l’abbigliamento, di capi in pelle e pelliccia, naturale e sintetica, di biancheria e tessuti per la casa, ad uso industriale e commerciale, nonché ad uso sanitario, di tappeti, tappezzeria e rivestimenti per arredamento, nonché di oggetti d’uso, articoli e prodotti tessili di ogni tipo di fibra.

2. Per l’esercizio dell’attività definita dal comma 1 le imprese devono designare un responsabile tecnico in possesso di apposita idoneità professionale comprovata dal possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

a) svolgimento di corsi di qualificazione tecnico-professionale della durata di almeno 1.200 ore complessive in un periodo di due anni, che prevedano l’effettuazione di adeguati periodi di esperienza presso imprese abilitate del settore;

b) attestato di qualifica in materia attinente l’attività conseguito ai sensi della legislazione vigente in materia di formazione professionale, integrato da un periodo di inserimento della durata di almeno un anno presso imprese del settore, da effettuare nell’arco di tre anni dal conseguimento dell’attestato;
c) diploma di maturità tecnica o professionale o di livello post-secondario superiore o universitario, in materie inerenti l’attività;
d) periodo di inserimento presso imprese del settore non inferiore a:

1) un anno, se preceduto dallo svolgimento di un rapporto di apprendistato della durata prevista dalla contrattazione collettiva;

2) due anni in qualità di titolare, di socio partecipante al lavoro o di collaboratore familiare degli stessi;
3) tre anni, anche non consecutivi ma comunque nell’arco di cinque anni, nei casi di attività lavorativa subordinata.

3. Il periodo di inserimento di cui alle lettere b) e d) del comma 2 consiste nello svolgimento di attività qualificata di collaborazione tecnica continuativa nell’ambito di imprese abilitate del settore.
4. I contenuti tecnico-culturali dei programmi e dei corsi, nonché l’identificazione dei diplomi inerenti l’attività, di cui al comma 2, sono stabiliti dalle regioni, previa determinazione dei criteri generali in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale.

5. Tra le materie fondamentali di insegnamento sono comunque previste le seguenti: fondamenti di chimica organica e inorganica; chimica dei detersivi; princìpi di scioglimento chimico, fisico e biologico; elementi di meccanica, elettricità e termodinamica; tecniche di lavorazione delle fibre; legislazione di settore, con specifico riguardo alle norme in materia di etichettatura dei prodotti tessili; elementi di diritto commerciale; nozioni di gestione aziendale; legislazione in materia di tutela dell’ambiente e di sicurezza del lavoro; informatica; lingua straniera.
6. Non costituiscono titolo valido per l’esercizio dell’attività professionale gli attestati e i diplomi rilasciati a seguito della frequenza di corsi professionali che non sono stati autorizzati o riconosciuti dagli organi pubblici competenti.

Art. 3.

(Competenze delle regioni)

1. In conformità ai princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge le regioni, tenuto conto delle esigenze del contesto sociale e urbano, adottano norme volte a favorire lo sviluppo economico e professionale del settore e definiscono i criteri per l’esercizio delle funzioni amministrative dei comuni.

2. Le competenze svolte dalle regioni ai sensi del comma 1 sono volte al conseguimento delle seguenti finalità:

a) favorire un equilibrato sviluppo del settore rendendo compatibile l’impatto territoriale e ambientale dell’insediamento delle imprese e promuovendo l’integrazione con le altre attività economiche e di servizio, anche in funzione della riqualificazione del tessuto urbano;

b) valorizzare la funzione di servizio delle imprese di tintolavanderia assicurando la migliore qualità delle prestazioni per il consumatore, anche attraverso la disciplina delle fasce orarie di apertura al pubblico delle imprese e la previsione della pubblicità delle tariffe;
c) promuovere la regolamentazione relativa ai requisiti di sicurezza, anche a fini di controllo, dei locali e delle apparecchiature, alle cautele d’esercizio e alle condizioni sanitarie per gli addetti;
d) definire specifici criteri per assicurare il rispetto dei requisiti di sicurezza e igienico-sanitari dei locali, degli impianti e dei mezzi di trasporto delle imprese che effettuano la raccolta e la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, mediante recapiti fissi o servizi a domicilio in forma itinerante;
e) promuovere, d’intesa con le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, la costituzione, ai sensi dell’articolo 2, comma 4, lettera a), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, di commissioni arbitrali e conciliative per la definizione, con la partecipazione delle organizzazioni rappresentative delle imprese e delle associazioni di tutela di interessi dei consumatori, delle controversie tra imprese del settore e consumatori, ferma restando l’applicazione degli usi accertati e raccolti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con particolare riferimento agli usi negoziali o interpretativi;
f) assicurare forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza della categoria.

3. La Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, al fine di garantire condizioni omogenee di accesso al mercato e di esercizio dell’attività per le imprese del settore, stabilisce i criteri della disciplina concernente il regime autorizzativo per l’avvio e l’esercizio dell’attività, ivi compresi i servizi per la raccolta ed il recapito dei capi, nel rispetto dei princìpi di autocertificazione, semplificazione e unificazione dei procedimenti amministrativi.

Art. 4.

(Modalità di esercizio dell’attività)

1. Presso ogni sede dell’impresa dove viene esercitata l’attività di tintolavanderia deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un collaboratore familiare, di un dipendente o di un addetto dell’impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso dell’idoneità professionale di cui all’articolo 2, che svolga prevalentemente e professionalmente la propria attività nella sede indicata.

2. Non è ammesso lo svolgimento dell’attività professionale di tintolavanderia in forma ambulante o di posteggio.
3. I servizi di raccolta e di recapito dei capi, se svolti in sede fissa da imprese abilitate ai sensi dell’articolo 2, sono gestiti dal titolare, da un socio partecipante al lavoro, da un collaboratore familiare, da un dipendente o da un addetto delle medesime imprese, oppure, qualora siano svolti in forma itinerante, sono affidati ad altra impresa, anche di trasporto, in base a contratto di appalto.
4. Presso tutte le sedi e i recapiti ove si effettua la raccolta o la riconsegna di abiti e di indumenti, di tessuti e simili, deve essere apposto un apposito cartello indicante la sede dell’impresa ove è effettuata, in tutto o in parte, la lavorazione. Nel caso di attività svolte in forma itinerante, l’indicazione di cui al presente comma deve essere riportata sui documenti fiscali.
5. Le imprese di tintolavanderia non rispondono dei danni conseguenti alle indicazioni inesatte, ingannevoli o non veritiere relative alle denominazioni, alla composizione e ai criteri di manutenzione riportate nella etichettatura dei prodotti tessili, fermo restando l’obbligo di diligenza nell’adempimento di cui all’articolo 1176, secondo comma, del codice civile.

Art. 5.

(Sanzioni)

1. Ferma restando l’applicazione delle sanzioni previste dalla legislazione vigente per la omessa iscrizione nell’albo delle imprese artigiane di cui all’articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, e successive modificazioni, o nel registro delle imprese di cui all’articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, nei confronti di chiunque svolge le attività e i servizi disciplinati dalla presente legge in assenza di uno o più requisiti richiesti o in violazione dei princìpi e dei criteri previsti, sono inflitte sanzioni amministrative pecuniarie da parte delle autorità competenti per importi non inferiori a 250 euro e non superiori a 5.000 euro, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni.

2. Il Ministero delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce i parametri di riferimento per la determinazione da parte delle regioni:

a) della misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse;

b) dei casi in cui è consentito procedere alla sospensione o alla revoca del titolo autorizzativo.

3. Gli importi delle sanzioni amministrative di cui al presente articolo sono aggiornati ogni cinque anni con decreto del Ministro delle attività produttive, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 6.

(Norme transitorie)

1. Le imprese del settore operanti alla data di entrata in vigore della presente legge sono autorizzate a continuare a svolgere l’attività di cui all’articolo 2, comma 1, ed entro tre anni dalla medesima data sono tenute a designare il responsabile tecnico di cui all’articolo 4, comma 1.

2. In sede di prima attuazione della presente legge tutti i soggetti operanti presso imprese del settore autorizzate ai sensi del comma 1 possono far valere i periodi di inserimento maturati presso le predette imprese e gli eventuali diplomi o attestati posseduti al fine di conseguire l’idoneità professionale.
3. Le regioni definiscono i criteri e i termini per l’adeguamento delle imprese alle disposizioni regionali e amministrative di cui all’articolo 3 e ai requisiti stabiliti dalla presente legge.

Art. 7.

(Disposizioni finanziarie)

1. Dall’attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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Massaie in fuga e clienti single. Le lavanderie sfidano la crisi

da LA STAMPA.IT :

Massaie in fuga e clienti single. Le lavanderie sfidano la crisi

Lavare piumoni e stirare camicie non basta più: alle Gru adesso è nato anche il servizio guardaroba
10/01/2015
FEDERICO CALLEGARO

Che siano lavanderie a gestione familiare, punto di riferimento di un quartiere, franchising collocati nei centri commerciali o negozi automatici a gettoni, su un punto concordano tutti: nel giro di dieci anni, tra crisi e Continua la lettura di Massaie in fuga e clienti single. Le lavanderie sfidano la crisi

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da Quotidianosicurezza.it: Adeguamento Sistri nel decreto Milleproroghe 2015

Scritto il da Corrado De Paolis

ROMA – Pubblicato il 31 dicembre 2014 in Gazzetta Ufficiale n.302, il nuovo decreto Milleproroghe, Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192 – Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Continua la lettura di da Quotidianosicurezza.it: Adeguamento Sistri nel decreto Milleproroghe 2015

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